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20 gennaio 2011
Richiesta

Che limiti di legge ci sono alla dispensazione domiciliare del farmaco? Esistono differenze tra i medicinali con ricetta Ssn e gli etici fuori convenzione?

Consulenza

Non si può parlare di dispensazione domiciliare di medicinali ma di consegna domiciliare del medicinale previa spedizione del medesimo in farmacia. La spedizione del medicinale, che é l’atto tipico dell’attività farmaceutica, deve avvenire in farmacia e consiste nel controllo degli aspetti formali e sostanziali della prescrizione medica e nella conseguente preparazione e consegna. La consegna può avvenire, su richiesta del paziente, anche a domicilio purché, si ripete, l’atto della spedizione avvenga in farmacia da parte del farmacista e sia garantita la corretta conservazione durante il trasporto. La consegna dei medicinali presso il domicilio del paziente, siano essi prescritti a carico del Ssn o meno, è regolata dal Codice deontologico del farmacista all’art. 28.

Art. 28 Consegna a domicilio dei medicinali

1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali.

Art. 11 Libera scelta della farmacia

1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’art. 15 della legge 475/1968.

Art. 12 Attività di consiglio e di consulenza

1. Nell’attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.
2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.

Art. 36 Riservatezza e segreto professionale

1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali.

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