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Consegna di medicinali a domicilio
Che limiti di legge ci sono alla dispensazione domiciliare del farmaco? Esistono differenze tra i medicinali con ricetta Ssn e gli etici fuori convenzione?
Non si può parlare di dispensazione domiciliare di medicinali ma di consegna domiciliare del medicinale previa spedizione del medesimo in farmacia. La spedizione del medicinale, che é l’atto tipico dell’attività farmaceutica, deve avvenire in farmacia e consiste nel controllo degli aspetti formali e sostanziali della prescrizione medica e nella conseguente preparazione e consegna. La consegna può avvenire, su richiesta del paziente, anche a domicilio purché, si ripete, l’atto della spedizione avvenga in farmacia da parte del farmacista e sia garantita la corretta conservazione durante il trasporto. La consegna dei medicinali presso il domicilio del paziente, siano essi prescritti a carico del Ssn o meno, è regolata dal Codice deontologico del farmacista all’art. 28.
Art. 28 Consegna a domicilio dei medicinali
1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali.
Art. 11 Libera scelta della farmacia
1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’art. 15 della legge 475/1968.
Art. 12 Attività di consiglio e di consulenza
1. Nell’attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.
2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.
Art. 36 Riservatezza e segreto professionale
1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali.