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CONSEGNA DI FARMACI A DOMICILIO
In merito alla consegna di farmaci a domicilio, può la farmacia operare anche in Comuni limitrofi? In che modo deve pervenire la ricetta in farmacia?
L'art.15 del Codice Deontologico (Divieto di accaparramento di ricette), prevede che: "Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere". La raccolta di ricette, anche se effettuata da persona estranea alla farmacia, configura certamente l'ipotesi di cui all'art. 15 del Codice. Per quanto riguarda la consegna dei medicinali soggetti a ricetta medica al domicilio del paziente, occorre preventivamente che la ricetta sia presentata in farmacia, che il farmacista esegua l'atto professionale di spedizione (cioè di preparazione del medicinale prescritto) allegando, se del caso, le istruzioni di utilizzo del medesimo su foglio a parte. Si riporta per esteso l'art. 28 del Codice Deontologico (Consegna a domicilio dei medicinali): "1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale. 2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali.". (Art. 11 - Libera scelta della farmacia): 1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'art. 15 della legge 475/1968 - Art. 12: (Attività di consiglio e di consulenza): 1. Nell'attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all'uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione. 2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l'esistenza di farmaci equivalenti - Art. 36 (Riservatezza e segreto professionale): 1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali.