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15 giugno 2010
Richiesta

Ho avuto, da parte dei clienti residenti in un paese vicino privo di farmacia, la richiesta della consegna domiciliare dei farmaci per tutta la popolazione (circa 300 abitanti). Quale procedura posso adottare? Devo chiedere prima l’autorizzazione all’Asl? Anziché effettuare singole consegne domiciliari per ciascun
cliente, posso lasciare i pacchetti dei farmaci, chiusi e separati ciascuno per ogni singolo cliente e col nome del cliente ben evidenziato, in custodia presso un ufficio comunale che potrà provvedere alla distribuzione domiciliare o alla consegna presso l’ufficio stesso? è previsto un compenso per il mio servizio (confezionamento dei pacchetti e trasporto verso altro Comune)? Posso chiederlo al cliente o al Comune?

Consulenza

La possibilità di consegnare i medicinali al domicilio del paziente è individuata nel Codice Deontologico del Farmacista all’art. 28, commi 1 e 2 laddove è previsto: “1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale. 2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali”.L’art. 11 riguarda la libera scelta della farmacia da parte dei pazienti: “Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’art. 15 della legge 475/1968”. L’art. 12, commi 1 e 2, tratta dell’attività di consiglio e di consulenza: “1. Nell’attività di consiglio econsulenza professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione. 2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.” L’art. 36 tratta a sua volta della riservatezza e del segreto professionale: “La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico, è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali”. Per quanto esposto, tale servizio non richiede autorizzazione della Asl ma solamente che sia rispettato il dettato del Codice. In pratica le ricette devono essere fatte pervenire alla farmacia e il farmacista deve compiere l’atto professionale all’interno della medesima. Pertanto è necessario che per ogni paziente sia predisposto un apposito involucro (non apribile, nel rispetto dell’art. 36). Il trasporto deve avvenire nel rispetto dell’art. 28, comma 2, ovvero assicurando le corrette condizioni di conservazione dei medicinali. Si ritiene che il deposito (purché il luogo possa garantire delle modalità di conservazione compatibili) e la consegna degli involucri sigillati, possano avvenire anche all’interno di un ufficio comunale nell’interesse dei pazienti. Sembrerebbe doversi escludere però, da parte della farmacia, la possibilità di richiedere un compenso per tale servizio in quanto non previsto o tariffato nell’ambito del Ssn. A tale proposito si ricorda che il recente decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ha individuato i nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Con questo decreto si sono definiti i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private (che vi aderiranno) operanti in convenzione col Ssn, prevedendo l’erogazione di servizi di 1° e di 2° livello compresa la consegna dei medicinali al domicilio del paziente. Sulle modalità di erogazione di questi servizi in regime convenzionale, cioè quando a carico del Ssn, è prevista una futura emanazione di appositi decreti e l’inclusione dei servizi nella convenzione per il riconoscimento delle relative remunerazioni. In sostanza per erogare servizi in farmacia a carico del Ssn, si dovranno attendere le disposizioni ministeriali e regionali. Se a carico dei pazienti, invece, tali servizi possono essere erogati essendo estranei allo spirito della nuova legge.

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