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04 marzo 2019
Richiesta

Un nostro collega confinante effettua la consegna domicilio con le seguenti modalità. Anzitutto, l’ordine viene preso tramite messaggio del paziente alla farmacia tramite Whatsapp e il farmacista poi provvede alla consegna dell'ordinativo entro le 24/48 ore.
Questo modalità è possibile? Occorre un'auto coibentata con temperatura controllata per la consegna dei medicinali? Il promemoria deve essere consegnato originale alla farmacia come una normale ricetta rossa oppure basta la foto della stessa?

Consulenza

Della consegna dei medicinali a domicilio si occupa espressamente soltanto il D.Lgs 153/2009, che non detta tuttavia alcuna regola specifica al riguardo. Da un punto di vista più generale, possiamo ricordare che da tempo sono stati rimossi i divieti previsti nel Codice deontologico con riguardo alla consegna a domicilio del farmaco da parte della farmacia o di soggetti privati che si propongono per effettuare tale servizio.
Successivamente la FOFI con una circolare del 2004 ha sostanzialmente confermato la liceità, anche sotto il profilo professionale, della consegna di farmaci a domicilio, purché successiva alla spedizione della ricetta da parte del farmacista e nella farmacia. Resta sempre ineludibile, infatti, il controllo che il farmacista deve assicurare in ordine alla regolarità della prescrizione e/o nel controllo del farmaco consegnato.
La ricetta deve quindi pervenire in originale presso la farmacia prima che il farmaco esca, ferma l’irrilevanza del soggetto che provvede a farla pervenire nell’esercizio, ma se il medicinale è soggetto a prescrizione medica non è consentito il recapito di quest’ultima tramite fax o e-mail.
Infine, il titolare della farmacia ha naturalmente la piena responsabilità della corretta conservazione dei medicinali, anche con riguardo alla fase di trasporto.
Questa comunque è una vicenda che, come noto, si pone in termini sempre più delicati e controversi, specie per come talora viene condotta nella pratica dai protagonisti, e potrà forse risolverla una volta per tutte – se mai accadrà – una sua definizione o ridefinizione, su uno o più fronti, in sede normativa.

Avv. Paolo Leopardi

AFK
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