Utifar
Congruità delle spese di rappresentanza
In occasione del restauro del campo sportivo del comune dove ha sede la mia farmacia, l'Assessore mi ha chiesto l'acquisto delle panchine per gli allenatori da posizionare all'interno del campo. Dette panchine avrebbero incisa la dicitura "pubblicitaria" della farmacia. Volendo contribuire allo sviluppo dello sport, come si potrebbe rientrare dal punto di vista fiscale, essendo comunque una forma pubblicitaria della farmacia ma non un semplice contratto temporaneo di pubblicità?
La tipologia di costo in questione non è riconducibile nell'alveo delle spese pubblicitarie bensì nell'ambito delle spese di rappresentanza, ossia di quelle spese "sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni", e comunque rispondenti a "criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero in coerenza con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l'impresa opera e compete" così come definite da Decreto del Ministero dell'economia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2009, recante disposizioni attuative dell'articolo 108, comma 2 del TUIR. Il Decreto provvede infatti a caratterizzare più compiutamente i requisiti di "inerenza" e "congruità", elementi che devono imprescindibilmente contraddistinguere le spese di rappresentanza per consentirne la deducibilità nella determinazione del reddito d'impresa. La verifica del primo requisito si realizza con la sussistenza di tre elementi distintivi della spesa:
1) la gratuità, non prevedendo per il beneficiario di detta spesa una controprestazione;
2) la finalità promozionale o di pubbliche relazioni;
3) la ragionevolezza, condizione che viene soddisfatta alternativamente con la possibilità di ingenerare, anche solo potenzialmente, benefici economici o con la corrispondenza della spesa ad analoghe pratiche commerciali del settore economico di appartenenza dell'azienda.
Si reputa che, nel caso proposto dal quesito, possano considerarsi rispettati i requisiti sopra citati.
Studio Brunello & Partner