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CONGEDO PER LA FORMAZIONE
Chiedo delucidazioni riguardo il diritto allo studio. Nello specifico vorrei sapere, se, in qualità di farmacista collaboratore, ho diritto ad usufruire di giorni di permesso per partecipare ad un master universitario. Di quanti giorni eventualmente posso usufruire? Il titolare può opporsi legittimamente a tale richiesta?
Il CCNL per i dipendenti da farmacia privata nulla definisce riguardo il monte ore da destinare ai “congedi per la formazione continua”, né i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione. In alternativa, l’art. 5 della L. 53/2000 prevede che i dipendenti di datori pubblici e privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possano richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per “congedo per la formazione” si intende anche quello finalizzato ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, esempio master universitario. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione, il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.
Studio Brunello