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30 giugno 2007
Richiesta

Vorrei sapere a chi spetta la retribuzione del collaboratore durante
il congedo matrimoniale (15 gg) al farmacista o all'Inps?

Consulenza

In base all'art. 37 del CCNL Farmacie al lavoratore che deve contrarre matrimonio compete un congedo straordinario di 15 giorni di calendario durante il quale decorre la normale retribuzione . Il congedo come è cognito non puo' essere computato nel periodo di ferie. La domanda di congedo deve essere avanzata di norma con almeno un mese di preavviso e il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze della farmacia, puo' concedere detto preavviso con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.
Il carico retributivo appare a carico completo del datore di lavoro in quanto il così detto assegno per congedo matrimoniale spetta unicamente ai lavoratori con qualifica non impiegatizia.

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ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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