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Concorso per sede vacante
Il farmacista che ha acquisito la titolarità per compravendita per due volte, può partecipare al concorso per assegnazione di sede farmaceutica vacante?
L'art. 12 della Legge 475/1968, come modificato dalla Legge 362/1991, al 4° comma prevede che il farmacista che abbia trasferito per compravendita la propria farmacia, non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.
Tale possibilità è riconosciuta anche a coloro che sono già stati titolari di due farmacie perché il divieto contenuto al comma 7 dello stesso art. 12, dove si prevede che al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia é consentito, per una volta soltanto nella vita, di acquistarne un'altra, è riferito all'acquisto e non all'assegnazione per concorso, indipendentemente dal fatto che si tratti di farmacia vacante o di nuova istituzione.