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Concorso per graduatoria regionale
Essendo titolare di farmacia vinta a concorso a sedi farmaceutiche nel 1996, chiedo se è possibile, con la normativa vigente, partecipare al concorso bandito dalla regione Puglia per la formazione di un'unica graduatoria regionale per l'apertura di eventuali sedi di nuova istituzione (non si specifica quali) o vacanti. Nel caso dovessi risultare tra i primi in graduatoria, dovrei rinunciare alla sede odierna o sarebbe possibile trasformare la ditta individuale in società con mia figlia laureata e abilitata e con idoneità, oppure la società dovrebbe sussistere già oggi, in data di presentazione della domanda? Oppure dovrei cedere a lei come donazione l'intera farmacia?
La partecipazione al concorso quadriennale bandito dalla regione Puglia è previsto dall'art. 48, comma 29 del D.L. 30.9.2003, n. 269 convertito nella legge 24.11.2003, n. 326 che così recita:
Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.
I requisiti per la partecipazione sono quelli previsti per i concorsi provinciali di cui alle leggi 475/68 e 362/91 che escludono la partecipazione ai farmacisti che:
- abbiano compiuto il sessantesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda;
- abbiano ceduto la propria farmacia di cui erano titolari da meno dieci anni.
Il trasferimento della farmacia, gestita come ditta individuale, ad una società, costituisce comunque cessione della farmacia ai sensi dell'art. 12 della legge 475/68. Detto articolo esclude dalla partecipazione ai concorsi i farmacisti che abbiano ceduto la farmacia da meno di dieci anni. Il fatto che ad oggi la farmacia fosse gestita come società avrebbe rilevanza utile solo se la cessione alla società fosse avvenuta da almeno dieci anni. La cessione ad una società, nelle more dell'espletamento del concorso, impedirebbe comunque l'accettazione della nuova sede, eventualmente offerta, in quanto i requisiti posseduti al momento della domanda di partecipazione debbono sussistere anche al momento dell'accettazione della farmacia.