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04 febbraio 2010
Richiesta

Quali sono le condizioni per aprire una parafarmacia. è possibile che si possa fare una società tra un non farmacista che metterebbe tutto il capitale e una farmacista che ci metterebbe solo il titolo? è inoltre possibile ad un non farmacista aprire una para-farmacia senza dover vendere la farmacia da banco. Tale individuo possiede iscrizione al REC per la tabella titolari di farmacia quando gestiva la farmacia di sua proprietà in "forma di gestione eredi". Può dunque aprire una parafarmacia senza fare l'esame al REC?

Consulenza

Per "parafarmacia" si intende un esercizio commerciale di vicinato che tratta articoli "parafarmaceutici". Nulla vietava infatti, anche prima del "decreto bersani", l'apertura di tali esercizi. Con il citato decreto, convertito nella legge 248/2006, agli esercizi commerciali di vicinato (oltre alla grande distribuzione) è stato consentito di vendere i medicinali non soggetti a prescrizione medica. Si è quindi diffusa l'abitudine di definire "parafarmacie" quegli esercizi che trattano, assieme alle merci più diverse (purchè in reparti separati e con la presenza costante di un farmacista) anche i medicinali senza obbligo di prescrizione (OTC, SOP, med. veterinari senza obbligo di ricetta, medicinali omeopatici).

Trattandosi di comuni esercizi commerciali, che possono essere aperti in base ad una semplice DIA (denuncia di inizio attività) al comune, la domanda deve essere presentata da chiunque abbia i requisiti per esercitare il commercio ai sensi del decreto legislativo 114/98 mentre il preposto, se nell'esercizio si vogliono vendere anche prodotti alimentari compresi gli integratori ed i prodotti erboristici, deve possedere i requisiti per trattare gli alimenti e bevande. Tali requisiti consistono nel poter dimostrare di avere esercitato per almeno due anni l'attività di vendita di alimenti oppure avere una pregressa iscrizione al REC per una qualsiasi categoria alimentare (oggi il REC non esiste più ma le vecchie iscrizioni costituiscono titolo valido) oppure ancora avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio di alimenti o per la somministrazione di alimenti e bevande. A mio avviso però la pregressa iscrizione al REC per la tabella per titolari di farmacia non viene riconosciuta valida dal comune.

Riassumendo:                                       

  • titolare può essere chiunque;
  • preposto (cioè responsabile dell'esercizio) può essere anche un non farmacista ma in possesso dei requisiti di alimentarista se nell'esercizio (come sicuramente sarà opportuno) si tratteranno prodotti alimentari;
  • il farmacista deve essere sempre presente ma non necessariamente deve essere il titolare od il preposto.
AFK
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