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01 marzo 2009
Richiesta

Quale è il procedimento per aprire un dispensario?

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L'art. 1, comma 3, della legge 221 (modificato dalla legge 362/1991) recita testualmente: "Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma (con popolazione fino a 5000 abitanti), ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici".
Con la disciplina dei dispensari riformulata dalla legge 362/1991 si afferma, senza possibilità di equivoco, che la loro istituzione può avvenire (anzi deve avvenire) laddove, in centri, per la legge farmaceutica considerati rurali, la farmacia, pur essendo prevista nella pianta organica, non è aperta. Si tratta di situazioni che si creano quasi esclusivamente nel caso in cui i concorsi siano andati deserti per lo scarso interesse economico che offre la località. La disciplina della loro gestione è lasciata alle regioni, ed è affidata al titolare di una farmacia della zona con preferenza per la più vicina. In caso di rinunzia da parte di tutti i titolari della zona, la gestione spetta al comune.
La legge 362/1991, che come già detto ha riformulato la disciplina di tali strutture, ha introdotto anche una nuova specie (per così dire) di dispensari farmaceutici: i dispensari stagionali in località di interesse turistico con popolazione fino a 12500 abitanti. La procedura di assegnazione di tale tipologia di dispensari segue, a seconda della regione di appartenenza, o la prassi prevista per i dispensari ordinari, e cioè l'affidamento al titolare della farmacia più vicina, ovvero mediante valutazione meritocratica per titoli tra i titolari delle farmacie della zona.
La provincia di Bolzano ha legiferato in maniera differente prevedendo che: "I dispensari farmaceutici previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) possono essere istituiti anche nei comuni, nelle frazioni o nei centri abitati ove non sia prevista nella pianta organica una sede farmaceutica vacante." (Art. 14, comma 2, Legge Provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 che ha sostituito l'art. 58 della L.P. 29/1983 e art. 58 L. P. 7/2001 che ha modificato la L. P. 48/1988).

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