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Codice medico su ricetta
Volevo sapere se quando nella ricetta a ricalco manca nel timbro il codice del medico di famiglia, è possibile aggiungerlo a penna.
L'art. 43, 3° comma DPR 309/1990 nel testo aggiornato prevede che: nella ricetta devono essere indicati: a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato; b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione; c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata; d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata; e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata. Con nota del 25.10.2007 (200700/1312/AG) inviata alla FOFI, l'AIFA ha precisato che solo i Medici di Medicina generale (MMG) e, in alcune regioni alcuni servizi, sono autorizzati a ricettare a carico del SSN con ricettario a ricalco (RMR) e che qualora le ricette a ricalco siano prive di tali codici, sono comunque spedibili ma non a carico del SSN. La normativa tace sul come debbano essere riportati questi codici sulle ricette, ovvero se obbligatoriamente debbano fare parte del timbro personale del medico (o della struttura) o possano essere indicati (anche) a penna. Si ritiene che possano essere indicati anche a mano sotto il timbro del medico prescrittore o del servizio autorizzato, dal momento che il riferimento è comunque presente (nome del medico o denominazione della struttura autorizzata, indirizzo, eccetera).