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CHIUSURA REGISTRO STUPEFACENTI
La chiusura del registro stupefacenti al 31-12 è operazione da numerare e quindi trascrivere di seguito all'ultima operazione effettuata?
L'art. 62 DPR 309/1990 (nel testo aggiornato) prevede che il registro di entrata e uscita delle farmacie, concernente i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A , B e C, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.
Si noti che neppure le norme d'uso del registro approvato con D.M. 20.4.1976, come modificato dal D.M. 15.3.1985 e riportate nel registro stesso, prevedono particolarità per l'indicazione della chiusura di fine anno.
Da quanto riportato risulta indifferente apporre, o meno, un numero di operazione relativo alla chiusura di fine anno. Indispensabile è invece la dicitura, accanto ai totali delle movimentazioni e alle giacenze: chiusura al 31.12..... .