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30 novembre 2008
Richiesta

Vorrei sapere se una farmacia in società Sas può essere ceduta. Inoltre, una Sas può acquistare un'altra Sas sempre composta ovviamente da farmacisti idonei alla titolarità ?

Consulenza

La titolarità della farmacia privata spetta secondo la normativa vigente a persone fisiche o a società di persone. Quindi, qualora una S.a.s sia titolare di una farmacia, la stessa decorso un triennio dall'acquisita titolarità, secondo la previsione dell'art.12 della legge 475/68, può essere ceduta ad un farmacista idoneo ovvero ad un'altra società di persona (S.n.c o S.a.s). Le quote di partecipazione della S.a.s possono invece essere cedute solo a farmacisti in possesso del requisito di idoneità, anche prima del triennio ut sopra, purchè non si trovino in situazione di incompatibilità (per esempio non devono essere titolari unici di altra farmacia, o collaboratori di altra farmacia o direttori di società di altra farmacia). La cessione di partecipazione che ha una tassazione più benevola (si veda per maggiori dettagli mio saggio Collegamento n. 7/2007), può essere un valido metodo alternativo per l'acquisto indiretto di una farmacia, ferme restando le dovute analisi giuridiche e contrattuali sulle quali non mi soffermo. Socio di una S.a.s farmacia, per rispondere all'ultimo quesito, non può essere altra S.a.s, vista la previsione di cui all'articolo 7 della Legge 362/1991, secondo la quale possono essere soci di una società titolare solo farmacisti iscritti all'albo ed in possesso del requisito di idoneità.

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