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10 aprile 2012
Richiesta

Ho stipulato un atto di acquisto del 99% delle quote societarie di una farmacia sotto la ragione sociale di s.a.s. riservandomi la possibilità di rile- vare la rimanente quota dell’1%, quota in capo al socio accomandante, mediante l'utilizzo di una procura speciale. Era mia facoltà utilizzare la procura per acquistare la rimanente quota dell’1% oppure la procura tro- vava la sua utilità nel caso io avessi voluto cedere questa quota dell’1% ad un farmacista con i requi- siti necessari poiché ero comunque costretto a ri- costituire la pluralità dei soci? è necessario che trascorrano 3 anni per sciogliere la società?

Consulenza

La cessione di quote non è equiparabile per il legislatore (sic!) al tra- sferimento dell’azienda e ciò consente che i vari trasferimenti delle quote non necessitano del decorso di un periodo di tre anni dal trasfe- rimento stesso per effettuare un nuovo “passaggio”. Per quanto riguarda la procura rilasciata per l’acquisto dell’1% delle quote ritengo che la stessa avesse solo uno scopo di garanzia nei confronti del titolare maggioritario il quale avrebbe potuto, appunto grazie alla procura, acquisire anche la residua quota sia a mezzo di altro farmacista di fiducia con i requisiti previsti dalla norma sulle farmacie sia acquisendola in pro- prio per poi trasformare nuovamente la società in ditta individuale. è inu- tile ricordare che anche detti passaggi andrebbero analizzati con accuratezza al fine di evitare problemi anche di natura fiscale.

Dott. Paolo Leopardi

AFK
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