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10 aprile 2012
Richiesta

Come si calcola il fatturato del Ssn per una farma- cia rurale sussidiata? Poiché non sono riuscito ad ottenere risposte chiare e precise, gradirei cono- scere i righi esatti della distinta da prendere in considerazione per il calcolo e se l'importo dell'as- sistenza integrativa regionale deve essere compu- tata nel calcolo del fatturato.

Consulenza

La risposta al presente quesito va ricercata in quanto disposto dal- l’art.1, co.40, L.662/1996, secondo il quale «il Servizio sanitario nazio- nale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo dei ticket e al netto dell’iva» e inoltre che «per le farmacie rurali che go- dono dell’indennità di residenza … con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’Iva non superiore a lire 750 milioni» si applica lo sconto pari all’1,5%. Il dato letterale della norma sembrerebbe non far sorgere dubbi in merito alla necessità di includere, quale componente di calcolo, il ticket e di scorporare dai va- lori considerati l’importo dell’iva. In realtà, si riscontrano comporta- menti diversi non solo da Regione a Regione ma anche tra le Asl della stessa Regione. Non vi è certezza neppure sulle altre componenti e più segnatamente sulla rilevanza dello sconto Asl e dell’Air, mentre la c.d. “distribuzione per conto” costituisce un servizio diverso da quello di norma svolto dalle farmacie in forza di legge o di convenzione con il Ssn. Federfarma nel corso del 2010 ha precisato quali voci ritiene debbano essere considerate al fine di individuare la base di calcolo su cui applicare lo sconto e ha richiesto altresì ai Ministeri competenti (Economia e Finanze, Salute), alle Regioni e alle Province Autonome un incontro chiarificatore al riguardo. Secondo Federfarma «il fatturato di riferimento deve essere determi- nato considerando i farmaci ceduti in regime di Ssn, al netto degli sconti Ssn, dell’eventuale ticket, dell’assistenza integrativa e prote- sica e della “distribuzione per conto”». La giurisprudenza per contro ritiene invece che nel conteggio vadano inclusi sia il ticket che l’as- sistenza integrativa (vedere però posizione contraria del Tar del Veneto sent.n.284/04). Da quanto sopra appare evidente che non risulta pos- sibile definire puntualmente le voci da considerare per il calcolo de quo perché la risposta non è univoca.

Studio Brunello e Partner

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