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CABINE ESTETICHE E TERRITORIO
Come affrontare dal punto di vista tecnico, attuativo e normativo la questione cabine estetiche in farmacia, visto che le differenti Asl ancora oggi sembrano non avere un piano comune. Ad esempio a Brescia l’Ats ha normato tecnicamente quelli che sono i requisiti per la cabina estetica in farmacia, a Vicenza invece fanno problemi sul fatto che ci debba essere un ingresso indipendente ed altre questioni. Esiste una norma attuativa uguale per tutte le zone d’Italia?
Purtroppo, pur essendo da tempo “sdoganata” la possibilità di installare una cabina estetica in farmacia, ancora oggi, esistono lungo lo “Stivale” differenti interpretazioni della norma nazionale e di quelle locali.
La materia è disciplinata da una specifica normativa che indica, espressamente, quali attività vi rientrino e quali possano essere svolte e i requisiti che deve possedere chi la intenda esercitare.
In particolare l’art. 1 della legge 04.01.1990 nr. 1 recita:
1. L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti;
2. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713;
3. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Tali enunciazioni mirano a voler distinguere nettamente e senza ambiguità gli interventi estetici da quelli terapeutici che sono riservati alle professioni mediche.
Inoltre, e sempre nell’interesse del cliente, normative regionali e comunali dettano regole e prescrizioni su locali, attrezzature e materiali di consumo, per lo più obbligatoriamente monouso e sterili, che devono essere utilizzati nell’effettuare prestazioni di tipo estetico.
La possibilità di avviare una cabina estetica in una farmacia è prevista dalla normativa che lo consente alle imprese già autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici, purché ne sia richiesta l’approvazione alla Asl e al Comune, e siano rispettati i regolamenti in materia previsti da ciascun Comune.
Per l’attivazione di una cabina estetica in farmacia sarà, certamente, obbligatoria la presentazione di una SCIA.
Nel contesto tipico e maggiormente frequente, la cabina estetica si trova all’interno dei locali della Farmacia. In questo caso le prestazioni estetiche, seppur effettuate in un’area dedicata, costituiscono un’attività propria della Farmacia: è pertanto quest’ultima il soggetto titolare dell’attività che ne cura l’iter autorizzativo, presentando direttamente la SCIA.
L’erogazione dei servizi estetici può logicamente essere affidata a terzi, con formalizzazione dei rapporti, alternativamente, tramite:
contratto di servizi, con fatturazione all’utente da parte dell’estetista che riconosce una fee alla Farmacia, oppure:
contratto di collaborazione professionale, con fatturazione all’utente da parte della Farmacia che riconosce all’estetista il corrispettivo pattuito.
In entrambi i casi la presentazione della SCIA – come detto – è a carico della Farmacia, mentre il responsabile tecnico (“preposto”) è l’estetista, in quanto soggetto professionalmente qualificato in possesso dei necessari titoli abilitativi, che assume la responsabilità dell’attività erogata.
Occorre, inoltre, che ci si avvalga di addetti in possesso dei requisiti professionali di estetista, che saranno nominati come responsabili, all’interno della farmacia, del relativo reparto-cabina.
Trattandosi quindi di un’attività normata al duplice scopo di distinguerla da quella medica e di preservare salute e sicurezza dei clienti, propenderei per sconsigliare di avviare una cabina estetica in farmacia senza dotarsi della collaborazione di un addetto in possesso dei requisiti richiesti, che potrà anche non essere assunto con contratto di lavoro dipendente ma un soggetto con partita IVA con cui stipulare un regolare contratto di collaborazione professionale.
Avv. Paolo Leopardi