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03 luglio 2018
Richiesta

Vorrei dei chiarimenti sulla tracciabilità delle retribuzioni

Consulenza

Dal 1° luglio p.v. le retribuzioni potranno essere liquidate soltanto in modalità “tracciabili”, quali:
- un assegno bancario consegnato al lavoratore o a un suo delegato;
- un mezzo di pagamento elettronico (carta di credito, bancomat, ecc.);
- un bonifico postale o bancario sul c/c del lavoratore;
- un pagamento in contanti presso lo sportello postale o bancario dove il datore
di lavoro abbia aperto un c/c con mandato di pagamento.
Inoltre, l’avvenuta corresponsione della retribuzione potrà essere ora certificata solo dalla contabile del bonifico o da uno degli altri strumenti di pagamento, e quindi - quanto alla consegna della busta paga - è chiaro che “la firma apposta dal lavoratore” su di essa non può costituire “prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione” (comma 912 della Legge di Bilancio 2018), ma attesta semplicemente l’avvenuta effettiva consegna del prospetto retributivo del mese. è appena il caso di aggiungere che anche le somme liquidate a seguito di una transazione o accordo conciliativo tra azienda e lavoratore vanno erogate con le stesse modalità tracciabili sopra indicate. La sanzione amministrativa per chi opera il pagamento delle retribuzioni in contanti, infine, ammonta da 1.000 a 5.000 Euro.
Studio Associato Bagicalupo-Lucidi

vicks vaporub int 19.11
ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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