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Buprenorfina su ricetta SSN
Vorrei avere chiarimenti sull'applicazione della legge 15 marzo 2010 n. 38, riguardo alla possibilità di prescrivere TEMGESIC 0,2 cp su ricetta Ssn al posto della ricetta a ricalco: mi chiedo se il medico ha comunque l’obbligo di indicare la posologia e se il farmacista deve annotare il documento dell’acquirente sulla ricetta.
La Buprenorfina (p.a. di Tabella II Sez. A, nonché appartenente all’allegato III-bis del DPR 309/1990 modificato, da ultimo, dalla legge 15 marzo 2010, n. 38) è prescrivibile anche su ricetta del Ssn (art. 45, comma 2, DPR 309/1990). L’art. 45 del DPR 309/90 nel testo aggiornato prevede (comma 1), che la dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, Sez. A. è effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. (*) L’obbligo dell’indicazione da parte del medico, per le ricette a ricalco, della dose, della posologia e del modo di somministrazione è contenuto nell’art. 43, comma 3, lettera b). Tale obbligo è trasferito automaticamente anche sulle ricette del Ssn trattandosi di medicinale compreso in Tabella II Sez. A.(*) Art. 35, DPR 28.12.2000, n. 445:
“1. In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".