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BREVI ASSENZE
Per motivi personali ho necessità di recarmi all'estero per 2 giorni. Non avendo chi mi sostituisce sono costretto a chiudere la farmacia: pensavo di fare una semplice comunicazione, ma al Servizio Farmaceutico mi hanno detto che questo non è possibile poichè ho già usufruito delle ferie. Forse potrei ma solo per malattia. Nell'eventualità trovassi un sostituto occorre fare la nomina a direttore anche per solo pochi giorni di assenza?
Le brevi assenze del titolare di farmacia (mezze giornate, alcuni giorni) per motivi personali, di lavoro, ECM e quant'altro, sono generalmente ritenute possibili quando si possa affidare la farmacia, per l'intero orario di apertura, a farmacista iscritto all'Albo e la lontananza sia tale da consentire un rapido rientro in caso di emergenza. Un viaggio all'estero, anche se di due giorni, non può rientrare in questa ipotesi a meno che non si disponga di mezzi che consentono un tempestivo rientro (poche ore) in caso di necessità. L'art. 11, comma 2, Legge 362/1991 prevede: "L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia: a) per infermità; b) per gravi motivi di famiglia; c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità; d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia; e) per servizio militare; f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale; g) per ferie. La normativa non pone limiti ai giorni di ferie o a periodi di ferie in caso di sostituzione temporanea. La continuità del servizio farmaceutico viene infatti comunque garantita da farmacista iscritto all'Ordine, appositamente nominato, che si assume la responsabilità della conduzione professionale della farmacia per il periodo di ferie del titolare. Si noti che l'autorizzazione alla sostituzione temporanea è rilasciata dalla ASL in seguito a motivata domanda e non dal Sindaco. In pratica, dovendosi recare all'estero, motivi di prudenza suggeriscono di richiedere preventivamente alla ASL competente per territorio, mediante presentazione di motivata domanda, l'autorizzazione alla sostituzione temporanea con altro farmacista secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 2 della Legge 362/1991.