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BISOLFITO DI POTASSIO
Si chiede cortese informazione relativa all’attuale normativa e regolamentazione di dispensazione e vendita da parte della Farmacia e relativo impiego come conservante alimentare per il vino del bisolfito di potassio.
La Tabella per titolari di farmacie contempla, tra i prodotti vendibili nelle farmacie, anche i prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico. Il potassio metabisolfito è usato anche come additivo alimentare per uso enologico e, come tale, è vendibile al pubblico solamente in confezioni predosate appositamente predisposte da industria autorizzata. Il metabisolfito potassico per uso enologico professionale si ritiene possa essere venduto sfuso dalle farmacie solamente se sulla confezione predisposta dal farmacista sono riportate le informazioni previste dalla Circolare Federfarma/Fofi n. 6489 del 15.7.2004 facilmente recuperabile presso la sede nazionale del Sindacato che riporta in calce la seguente frase: “La cessione al pubblico di sostanze preconfezionate dal produttore e/o fornitore avviene sulla base delle disposizioni in materia di Commercio (tabelle merceologiche delle farmacie). Al fine di evitare il rischio di vendere prodotti con etichetta non conforme alle previsioni di legge si ritiene necessario consigliare di cedere al pubblico tali prodotti in confezioni originali integre”.
Avv. Paolo Leopardi