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31 gennaio 2019
Richiesta

Mi è stata assegnata la sede farmaceutica da vincitore del concorso ordinario del 2009. Per la sede farmaceutica assegnatami, c'è l'indennità di avviamento, ma questa non è stata quantizzata. La farmacia è stata chiusa da circa 13 anni. In questi casi come si procede?

Consulenza

In questi casi come si procede? La questione vanta notevoli precedenti giurisprudenziali. L’art. 110 TULS (RD 1265/1934) prevede che l’autorizzazione all’esercizio della farmacia comporta l’obbligo per l’assegnatario di corrispondere al precedente titolare un’indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia accertato agli effetti dell’Irpef e a rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico.
Tuttavia, essendo trascorso un così lungo lasso di tempo non dovrà essere calcolato alcunchè per merci e per arredi e/o stigliature e forse andrà calcolato in modo differente anche il valore dell’indennità. Nel caso di specie le annate da prendere a base sarebbero quelle relative all’ultimo quinquennio, rammentando che l’art. 113 dello stesso T.U.LL.SS. prevede a carico del titolare subentrante la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia in caso di mancato adempimento all’obbligo di cui all’art. 110. Il condizionale, tuttavia è d’obbligo in quanto parte della giurisprudenza (anche se abbastanza isolata) ha ravvisato l’insussistenza di tale obbligo nel caso in cui sia trascorso molto tempo, come nel Suo caso, dalla decadenza del precedente titolare.
Allo stato, comunque, non essendo stato determinato dall’organo competente – alla data di ricezione da parte Sua della comunicazione di assegnazione della farmacia – l’importo spettante al precedente titolare a titolo di indennità di avviamento, tra le “formalità” cui Lei dovrà adempiere entro trenta giorni da quella data non dovrebbe certamente rientrare quella del pagamento dell’indennità.
Il rilascio del provvedimento di autorizzazione a Suo nome, quindi, non dovrebbe essere condizionato agli obblighi previsti nell’art. 110 T.U. Solo successivamente, potrà porsi il problema a quando l’avente diritto o l’ufficio competente Le richiederà l’importo dell’indennità. A quel momento, e soltanto a quel momento, sorgerà a Suo carico l’obbligo di provvedere alla liquidazione della somma alla persona o persone indicate dall’organo che avrà accertato l’importo dovuto.
E solo allora, in caso di mancato pagamento, potrà scattare l’ipotesi già accennata di decadenza prevista nell’art. 113, lett. b), del T.U., anche laddove si trattasse di un importo da Lei non condiviso, potendo Lei in quest’ultima eventualità promuovere un giudizio di accertamento dinanzi al Tribunale, senza però poter evitare di pagare, nelle more, l’ammontare determinato.

Avv. Paolo Leopardi

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