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ASSUNZIONE IN FAMIGLIA
Ho intenzione di implementare presso la nostra farmacia un servizio di consegna a domicilio per il quale ho necessità di assumere una lavoratrice, non farmacista, alla quale affiderei inoltre lo sviluppo dei canali di comunicazione social e marketing. La farmacia è configurata come SNC e la mia volontà è di assumere mia moglie per svolgere, anche tramite Smart working, le mansioni previste. La problematica che ci viene sollevata dal consulente del lavoro è che il rapporto di lavoro che verrebbe a crearsi possa escludere accertamenti INPS unicamente se l’assunzione fosse configurata in un contesto di impresa familiare. Si chiede quale possa essere l’inquadramento lavorativo più consono e coerente a quanto descritto.
Per quanto riguarda le società di persone (Snc, Sas...), generalmente il rapporto subordinato instaurato tra parenti non è riconosciuto, salvo il caso delle prestazioni rese in forma occasionale.
Nelle altre ipotesi, il rapporto viene considerato collaborazione familiare ed assoggettato agli obblighi contributivi delle gestioni previdenziali autonome: il familiare, in pratica, è iscritto come collaboratore familiare - coadiutore presso una delle gestioni Inps dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti...).
Si può comunque giustificare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra familiari, dimostrando l’effettivo esercizio del potere direttivo e gerarchico del socio che ha il controllo della società verso il familiare dipendente: dimostrare la subordinazione, però, non è affatto semplice, in quanto è richiesta una prova rigorosa.
Detta prova sarà possibile solamente in presenza di determinati indici di subordinazione: onerosità della prestazione e corresponsione di un compenso a cadenze fisse; presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto; osservanza di un orario di lavoro (il titolare si avvale dell’attività del familiare con continuità e programmazione).
Se la presenza di questi elementi è provata (attraverso, ad esempio, la presentazione di buste paga, giornaliere, etc.), il lavoro subordinato potrebbe essere considerato valido a tutti gli effetti, a prescindere dal vincolo di parentela.
Tuttavia l'INPS, come evidenziato dal Consulente del Lavoro del richiedente, difficilmente riconosce detta subordinazione nonostante qualche precedente giurisprudienziale in tal senso (Sezione Lavoro della Cassazione n. 23129/2010).
Avv. Paolo Leopardi