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Associazione in compartecipazione
Cosa significa associazione in compartecipazione? E quali sono i diritti e doveri del farmacista che si associa?
L'associazione in partecipazione è un istituto giuridico normato nel nostro ordinamento dagli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile.
Con il contratto di associazione in partecipazione un soggetto "associante" attribuisce ad altro soggetto "associato" una partecipazione agli utili o alle perdite (se non diversamente previsto) derivanti dalla gestione dell'impresa a fronte di un determinato apporto che può essere di varia natura (lavorativo, di capitale o misto), ma comunque suscettibile di valutazione economica.
La norma civilistica non dispone la necessità della forma scritta mentre, qualora l'associato apporti beni immobili o diritti reali immobiliari, è necessaria la forma scritta sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata; è pur vero, però, che, anche per motivi fiscali, è preferibile attribuire al contratto una data certa attraverso la registrazione dello stesso all'Agenzia delle Entrate.
Tale contratto si differenzia per le sue peculiari caratteristiche in modo sostanziale sia dal contratto di società (non nasce un nuovo soggetto giuridico e non vi è commistione tra i patrimoni delle parti) sia dal rapporto di lavoro subordinato (assenza di vincolo di subordinazione e di retribuzione predeterminata e garantita).
Diritti dell'associante e dell'associato sono individuati, ai sensi dell'art. 2552 del Codice civile, nella titolarità in capo all'associante della gestione dell'impresa o dell'affare e nel potere di controllo (determinato contrattualmente) attribuito all'associato, da esercitarsi anche tramite il diritto al rendiconto dell'affare compiuto o quello annuale di gestione.
Dal punto di vista tributario e contributivo e burocratico, si segnalano fondamentalmente le seguenti peculiarità del contratto:
- l'associante deduce dal suo reddito l'utile spettante all'associato nella sola ipotesi che l'apporto sia di mera natura lavorativa;
- gli associati già iscritti ad albi professionali non sono tenuti ad iscriversi presso la gestione separata INPS
- il contratto deve essere trasmesso alla ASL competente per territorio e all'Ordine di appartenenza.