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30 novembre 2008
Richiesta

Sono direttrice di una farmacia comunale rurale gestita "in economia" dal Comune. Ho un contratto di libera professione e ho sottoscritto un'assicurazione per responsabilità civile professionale per danni che dovessi involontariamente cagionare. Ora, però, mi viene detto dall'Ordine che, eventuali danni di responsabilità civile non sarebbero in capo a me, ma al titolare della farmacia, ovvero il Comune. Mi chiedo quale se vi sia, da parte mia, la reale necessità di una assicurazione. Cambierebbe qualcosa se io fossi regolarmente assunta?

Consulenza

Il problema sottopostomi ha rilievi di estrema complessità riguardando tutta la sfera giuridica della responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale. La polizza che ella ha sottoscritto ritengo sia un valido ausilio per la sua professione; nulla cambierebbe in caso che Ella avesse un rapporto di lavoro subordinato anziché autonomo. In sintesi: il cliente che si ritenga danneggiato dall'attività del farmacista ha la possibilità di scegliere tra l'azione contrattuale fondata sull'inadempimento e l'azione extra contrattuale derivante da un comportamento illecito di quest'ultimo. Infatti, se ritiene sussistere un rapporto contrattuale nascente, secondo la stessa Suprema Corte, dal semplice " contatto" tra farmacista e cliente nei luoghi destinati alla vendita dei farmaci, e se l'attività del farmacista comporta un danno, potrà sempre invocarsi la tutela risarcitoria prevista per il fatto illecito. In genere la scelta dipende dal comportamento che si intende sanzionare; a tal fine ricordiamo che la prova dell'inadempimento deve in ogni caso contenere quella del danno subito, generalmente al bene salute, mentre il nesso di causalità rispetterà quanto previsto dagli artt 40 e 41 c.p. (poiché appare chiaro che al fine di provare l'inadempimento del farmacista sarà in ogni caso necessario provare il danno subito anche in caso di azione contrattuale). Anche nel caso in cui si scelga l'azione extracontrattuale, sarà indispensabile fornire la prova del danno subito e provare il nesso causale; secondo un orientamento ormai consolidato della stessa Corte di Cassazione, può e deve essere risarcito anche l'eventuale danno c.d. morale, di cui all'art 2059 c.c., indipendentemente dalla commissione di un reato, poiché la risarcibilità di un bene costituzionalmente tutelato quale il diritto alla salute, non subisce alcuna limitazione. Le predette azioni potranno essere proposte sia nei confronti del farmacista che nei confronti della farmacia intesa come struttura nel suo complesso. Il titolare della farmacia risponde di tutti gli eventi lesivi imputabili all'attività svolta all'interno della struttura anche se imputabile a dipendenti o collaboratori ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c. Se gli illeciti sono imputabili al farmacista ed al personale dipendente sussiste la responsabilità solidale di entrambi ex art 2055 c.c. Oltre alla negligenza ed imprudenza costituisce fonte di responsabilità del farmacista anche l'eventuale imperizia intesa come violazione del livello minimo di conoscenza, esperienza e capacità professionale. Si pensi ad esempio al farmacista che consegni un farmaco al posto di un altro, ovvero che consigli l'utilizzo di un prodotto inidoneo al caso concreto, ovvero senza aver preliminarmente verificato che non vi siano allergie relative all'utilizzo dello stesso. Al farmacista possono essere richiesti consigli e quest'ultimo può fornire farmaci per patologie non gravi per i quali non è obbligatoria la prescrizione medica. Vi sono dubbi sulla responsabilità, nel caso di somministrazione di farmaci c.d. da banco nel caso di mancata guarigione o di peggioramento; si ritiene che potrebbe sussistere la responsabilità nel caso in cui sia stato dispensato un farmaco inadatto, ovvero controindicato in relazione alla patologia riscontrata data l'esperienza e le conoscenze che il predetto era tenuto ad avere in relazione alla professione esercitata.

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