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01 marzo 2009
Richiesta

Quale è la prassi che si deve seguire per sollecitare la nuova istituzione di una sede farmaceutica in un centro abitato con popolazione residente di 30.200 persone e con 7 farmacie aperte regolarmente al pubblico?

Consulenza

"L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi."
Così recita l'art. 1 comma 2 della Legge 475/1968 nel testo modificato dalla Legge 362/1991.
Di conseguenza in un comune di 30.200 abitanti e sette farmacie (con una eccedenza di 2.200 abitanti) é possibile istituire una nuova sede farmaceutica urbana che verrà messa a concorso oppure prelazionata dal Comune in base all'art. 9, comma 1, della legge 475/1968 (come sostituito dalla legge 362/1991), in cui si prevede che la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta per la metà dal comune.
Nei casi, come in questo, quando é una sola la farmacia di nuova istituzione, la prelazione spetta al comune quando il comune stesso non abbia già esercitato la prelazione la volta precedente.
L'art. 2 della legge 475/1968 prevede (comma 2) che ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse e che la pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicata dall'Istituto centrale di statistica.
La revisione della pianta organica che individua la nuova (o le nuove) sedi farmaceutiche deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari e pubblicata improrogabilmente entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la revisione.
L'Autorità preposta alla revisione della pianta organica è, in quasi tutte le Regioni d'Italia, la Giunta regionale.
Normalmente sono i Comuni che, quando la popolazione raggiunge i parametri per l'istituzione di una nuova sede farmaceutica nel proprio comune, si attivano presso la Regione affinchè venga revisionata la pianta organica.

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