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15 novembre 2010
Richiesta

Essendo titolare di farmacia, vorrei aprire un deposito, adiacente alla farmacia, per la distribuzione e l'attività all'ingrosso di medicinali per uso umano, (D.L.29-12-2007 n° 274 e legge 219 articolo 100). La ASL mi dice che devo avere almeno un magazzino di 500mq e non posso vendere farmaci all'ingrosso fuori il contesto della mia regione. Ma avendo i locali tutti in regola (agibilità e destinazione d'uso a deposito farmaci) perché non posso avere questa autorizzazione dato che la legge me lo consente?

Consulenza

Le modalità della commercializzazione all’ingrosso dei medicinali sono regolate dal Titolo VII del D.L.vo 219/2006 – Codice dei medicinali per uso umano – artt. da 99 a 112: “Distribuzione all’ingrosso di medicinali”. L’art. 100 nel testo modificato, al comma 1-bis prevede che: “I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. ...omissis...”. Il c.d. decreto Bersani (D.L. 4.7.06, n. 223 convertito nella Legge 4.8.2006, n. 248) ha modificato l’art. 7 della legge 362/1991 per sanare le incompatibilità venutesi a creare tra esercizio della farmacia e attività di commercio all’ingrosso in particolare per le società che gestivano farmacie comunali e, allo stesso tempo esercitavano attività all’ingrosso, la modifica apportata all’art. 7 della legge 362/1992 ha inciso corrispondentemente sul Codice dei medicinali introducendovi il citato comma 1-bis all’art. 100. Di conseguenza i farmacisti, titolari e non titolari di farmacia, le società tra farmacisti per la gestione di farmacie (fino a quattro) e le società che gestiscono farmacie comunali, possono svolgere attività all’ingrosso. Il dettato della norma non consente però ai farmacisti titolari di esercitare l’attività all’ingrosso utilizzando la stessa ragione sociale della farmacia, ne dovranno avere perciò un’altra all’uopo dedicata e disporre di locali diversi da quelli della farmacia. Pertanto dovrà essere richiesta apposita autorizzazione regionale. In buona sostanza con la modifica legislativa è stata rimossa l’incompatibilità tra la posizione di titolare o socio di farmacia e quella di titolare di azienda di distribuzione all’ingrosso. La normativa di cui al D.L.vo 219/2006 non impone misure minime per i locali da dedicare all’attività all’ingrosso che comunque devono rispettare le disposizioni di cui all’art. 101 compresa la presenza della persona responsabile ed essere compatibili, per quanto riguarda le dimensioni, con le dotazioni minime obbligatorie di cui all’art. 105. L’art. 102 del Codice (Distribuzione all'ingrosso esercitata in più magazzini) prevede che: “Per esercitare la distribuzione all'ingrosso mediante più magazzini, dislocati in differenti regioni, l'interessato deve ottenere distinte autorizzazioni, inoltrando domanda a ciascuna autorità competente.” Se ne deduce che é possibile esercitare l’attività all’ingrosso in più regioni purché si ottenga l’autorizzazione in ogni regione di interesse e lì si disponga almeno di un magazzino.

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