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01 aprile 2007
Richiesta

Sono titolare di una farmacia rurale non sussidiata sita in un comune con 3221 abitanti, di cui 389 residenti nella frazione annessa. Avendo deciso di aprire un dispensario nella suddetta frazione annessa, gradirei conoscere la prassi necessaria cui attenersi dal punto di vista legislativo e fiscale.

Consulenza

I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, come sostituiti dall'art. 6 della legge 362/1991 prevedono che: "Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217".
L'istituzione di dispensari ordinari e/o stagionali che è di competenza delle Regioni, presuppone l'esistenza dei requisiti contenuti nella norma soprariportata ovvero, per quelli ordinari l'esistenza di una sede farmaceutica di cui si sia in attesa dell' assegnazione per concorso e per quelli stagionali l'esistenza nel territorio di caratteristiche climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico. La normativa prevede che nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti vi sia una farmacia ogni 5.000 e nei comuni con popolazione oltre 12.500 abitanti vi sia una farmacia ogni 4.000 (art. 1, comma 2, Legge 475/1968, come modificato dalla Legge 362/1991). Nel Suo caso una popolazione di 3221 abitanti, anche se distribuiti nelle frazione vicina, esclude l'istituzione di una nuova sede farmaceutica nella quale, in attesa di concorso, si sarebbe potuto istituire un dispensario ordinario che probabilmente le sarebbe stato affidato in attesa di assegnazione per concorso.
In pratica, nel Suo caso sarebbe possibile solo l'istituzione di un dispensario stagionale qualora ricorressero i presupposti soprariportati.

AFK
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