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01 maggio 2007
Richiesta

Ho segnalato al presidente dell'Ordine professionale cui appartengo che la farmacia adiacente ha aperto al pubblico in occasione di una festività in cui doveva rimanere chiusa. Dopo circa 3 mesi mi è stata inviata questa risposta: " La domenica la farmacia non di turno deve chiudere al pubblico in occasione della festività". Questa risposta sa un pò di presa in giro perché io già sapevo che la domenica la farmacia non di turno deve chiudere. La mia comunicazione aveva invece segnalato un illecito deontologico che al momento non è stato sanzionato.
Dal momento che il Presidente non sembra voler sanzionare questo comportamento scorretto a chi potrei rivolgermi per segnalare la cosa?
Potrei iscrivermi ad un altro Ordine professionale?

Consulenza

L'applicazione di sanzioni disciplinari, per irregolarità segnalate, è di competenza del consiglio dell'Ordine che deve valutare se aprire o meno un procedimento a carico del farmacista.
Il mancato rispetto degli orari della chiusura festiva costituisce comunque violazione dell'ordinanza, del sindaco o della ASL (a seconda della normativa regionale), che stabilisce gli orari di apertura e chiusura ed è quindi sanzionabile anche dall'Autorità competente per territorio che l'ha emanata.
In ogni caso l'orientamento attuale (vedi anche la recente presa di posizione dell'Antitrust) va verso una sempre maggiore liberalizzazione che però deve tradursi in una modifica della legge regionale.
Per quanto riguarda l'iscrizione all'albo, la legge 148/2006 (c.d. decreto Bersani), art. 5, comma 6, ha abrogato la norma di cui all'art. 7, comma 7, Legge 362/1991: "La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia" peraltro dimenticando di abrogare la norma similare di cui all'art. 18, comma 4, del Regolamento per l'esecuzione della legge 475/1968 (DPR 1275/1971) laddove si prevede che il farmacista è tenuto all'iscrizione all'albo dei farmacisti della provincia in cui ha sede la farmacia di cui è titolare. Tuttavia si ritiene che il "decreto Bersani" possa comprendere nella suddetta abrogazione anche la norma dimenticata e di cui al citato Regolamento per l'esecuzione della legge 475/1968.
In ogni caso l'art. 9 della Legge 362/1991, che ha sostituito la lettera e), 1° comma, art. 9, DLCPS 13.9.1946, n. 233, consente ai titolari di farmacia di avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.
Di conseguenza Ella, essendo titolare di farmacia nella provincia di Vibo Valenzia, potrà iscriversi ad altro ordine professionale solamente se fisserà la sua residenza nella circoscrizione dell'Ordine prescelto.
L'organo superiore di controllo sull'operato degli ordini dei farmacisti è la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) che risponde direttamente al Ministero della salute.

AFK
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