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13 maggio 2010
Richiesta

 

Premetto che mi è stato comunicato dal sindaco del Comune di tenere aperta la Farmacia, unica e urbana, allo scopo di assicurare la continuità del servizio farmaceutico. Ho aderito a tale richiesta per esigenza di pubblico servizio. Ora la Asl si è opposta a tale apertura e preannuncia di contestare le circa 3000 ricette spedite nel periodo di ferie. Cosa ne pensate? Cosa c'entrano le ricette? Come mi suggerite di agire?

Consulenza

Con il termine “farmacia unica” s’intende la farmacia unica del Comune cioè quella la cui sede farmaceutica corrisponde all’intero territorio comunale. L’art. 1, comma 1, della legge 221/1968, classifica le farmacie in due categorie: a) farmacie urbane, situate in Comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Appare evidente che il dettato della norma in argomento (Art. 9, comma 3 (primo periodo), Legge regione Basilicata 5 aprile 2000 n. 29) deve essere interpretato nel senso che le farmacie uniche di Comune e le farmacie rurali su motivata richiesta del sindaco del Comune, verificata la disponibilità del titolare di farmacia, possono essere esonerate, (dalla Asl) anche parzialmente dalla chiusura per ferie dandone comunicazione all'Ordine Provinciale dei Farmacisti e all'Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia. Si noti a tale proposito che il legislatore all’art. 4, comma 1 della legge regionale ad esempio, disponendo circa il riposo settimanale delle farmacie, prevede che le farmacie urbane, rurali ed uniche osservano una giornata di riposo infrasettimanale. Volendo associare l’unicità alla ruralità, ne deriverebbe che le farmacie rurali (ma non uniche) non potrebbero fruire del riposo settimanale. Secondo quanto disposto dalla norma, la Asl è tenuta ad accogliere la richiesta del Sindaco a cui spetta la valutazione sull’opportunità di mantenere il servizio farmaceutico proprio laddove potrebbe divenire, a causa delle ferie stesse, assente, cioè nei Comuni dove esiste una sola farmacia e nelle zone rurali. Al giorno d’oggi, indipendentemente dal dettato della norma, non è pensabile che l’unica farmacia di Comune, urbana o rurale che sia, sia obbligata a chiudere per ferie con la conseguente creazione di un reale disservizio per l’utenza che ha il diritto di vedersi garantito un adeguato servizio farmaceutico per tutto il periodo dell’anno. Non dimentichiamo infatti che tutte le leggi regionali in materia di orari, turni e ferie delle farmacie sono finalizzate al mantenimento costante del servizio farmaceutico territoriale tenendo conto – anche – delle necessità di riposo dei farmacisti. Per concludere, si ritiene che l’interpretazione data dalla Asl non sia corretta e incoerente nei confronti di una moderna concezione di servizio farmaceutico e non può, in presenza della richiesta del sindaco di rinuncia alle ferie, contestare il pagamento delle ricette. Si fa presente, inoltre che, in base a quanto disposto dalla norma, all'Ordine Provinciale dei Farmacisti e all'Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia spetta solamente di ricevere la comunicazione della Asl (che deve soddisfare le richieste dei sindaci) e non certo emettere pareri. Si consiglia di contattare direttamente la Asl per un chiarimento. Nell’ipotesi di non accettazione di quanto esposto, non rimane che proporre ricorso presso il Tar regionale con patrocinio di avvocato.

 

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