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01 ottobre 2008
Richiesta

Gradirei avere delucidazioni sulla possibilità di sconfezionare una specialità medicinale (Topamax 25 mg cps) su formale richiesta del medico, per comprovata necessità terapeutica in quanto la dose/cp in commercio non è idonea al paziente che dovrebbe assumere "solo" 8 mg al dì. A tutela della attività galenica, il medico cosa dovrebbe scrivere nella prescrizione magistrale? La responsabile della ASL deve essere edotta di tale sconfezionamento?

Consulenza

La finalità di una preparazione magistrale è anche quella di potere assicurare al paziente un medicinale a dosaggio personalizzato. Su richiesta scritta del medico si ritiene possibile sconfezionare un medicinale industriale per allestire una preparazione magistrale da destinare ad un determinato paziente che necessita ad esempio di un dosaggio inferiore rispetto a quello della singola unità posologica commercializzata dall'industria, tenendo conto, caso per caso, delle problematiche tecnologiche che possono presentarsi partendo da un prodotto industriale. Il medico scriverà sulla ricetta che il medicinale industriale deve essere sconfezionato dal farmacista per eseguire la preparazione magistrale al fine di ottenere delle unità posologiche da 8 mg. Per quanto riguarda la Legge di Bella (Legge 94/1998 art. 5), il medico è tenuto ad apporre sulla ricetta magistrale un riferimento numerico o alfanumerico di riferimento ai propri dati d'archivio solamente quando il p.a. è prescritto per indicazioni terapeutiche diverse da quelle per le quali lo stesso p.a. è stato autorizzato come medicinale industriale. Quando il farmacista trova indicato sulla ricetta il riferimento ai dati d'archivio del medico, dovrà trasmetterla (mensilmente) in originale o in copia alla ASL. In ogni caso al farmacista non spetta questo tipo di controllo tranne nel caso in cui non sia chiaramente individuabile una incongruità riferibile a diversa indicazione terapeutica rispetto a quanto autorizzato nell'AIC, rilevabile ad esempio dal sesso del paziente quando sia indicato il nome. Il comma 6, art. 5, della legge Di Bella prevede infine che la sanzione per il medico e il farmacista che non ottemperano al dettato di cui all'art. 5, è costituita da un procedimento disciplinare da parte del proprio Ordine. Nessuna comunicazione deve essere trasmessa alla ASL tranne nei casi sopra descritti..

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