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30 settembre 2011
Richiesta

Quali formalità occorre assolvere nei confronti della Asl prima di dotare la farmacia di un servizio di “autoanalisi del sangue” per testare i parametri più comuni (glicemia, colesterolo, trigliceridi ecc.)? Vi chiedo inoltre indicazioni circa le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari quali aghi, cotone e capillari.

Consulenza

Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, fa  riferimento ai test “autodiagnostici”, test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di fragilità e di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private. Le prestazioni analitiche di prima istanza effettuabili in farmacia sono:
- test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
- test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
- test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, pH, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
- test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine;
- test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

Per rispondere alla prima parte della domanda, l’art. 4 del decreto, tra le condizioni di applicazione, prevede al comma 3 che il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia definisca in un apposito documento, conservato in originale presso la farmacia e inviato in copia all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, i compiti e le responsabilità degli infermieri o degli operatori socio-sanitari (che possono essere anche i farmacisti operanti nella farmacia) che  forniscono il supporto all’utilizzazione delle strumentazioni necessarie per l’esecuzione delle analisi nel rispetto dei rispettivi profili professionali. Il decreto prevede inoltre che le farmacie pubbliche e private, per l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti, devono utilizzare spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza. Il farmacista ha inoltre l’obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l’indicazione delle tipologie di prestazioni  analitiche disponibili agli utenti. Al momento, se vuole effettuare analisi a pagamento deve disporre di locale o corner idoneo allo scopo e disporre di apparecchiatura controllata ovvero fatta oggetto di regolare manutenzione secondo le indicazioni dell’azienda produttrice. Di eventuali  malfunzionamenti delle apparecchiature risponde il titolare della farmacia. Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla diagnostica di prima istanza, trattandosi di rifiuti pericolosi, devono essere conservati in appositi contenitori, normalmente forniti dalle aziende che si occupano dello smaltimento e recanti chiara indicazione esterna del contenuto e conferiti ad azienda autorizzata allo smaltimento di questa tipologia di rifiuti, secondo determinate scadenze (dipende dalle quantità accumulate) e che rilascia apposito documento di ritiro indicante le quantità prese in carico.

Prof. Maurizio Cini

AFK
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