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ACQUISTO STUPEFACENTI DA PARTE DI MEDICI
Vorrei sapere la differenza tra richiesta in triplice copia e approvvigionamento stupefacenti da parte dei medici e dei veterinari.
Il DPR 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) nel testo aggiornato prevede, per i medici chirurghi e per i veterinari, due modalità di approvvigionamento dei medicinali ad azione stupefacente.
La prima di cui all'art. 42 (qui riportato) riguarda l'approvvigionamento, mediante richiesta in triplice copia, per uso ambulatoriale, di tutti i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, per il quale è richiesta registrazione di entrata e uscita su registro vidimato.
La seconda, di cui all'art. 43, comma 6 (qui riportato), riguarda l'approvvigionamento dei soli medicinali elencati nell'allegato III-bis al DPR 309/1990, mediante autoricettazione, per usi professionali urgenti svolti, di norma, al di fuori dell'ambulatorio qualora ad esempio il medico o il veterinario debbano recarsi presso il paziente o presso l'animale ammalato e debbano acquistare il medicinale al momento della visita. Questa seconda modalità di approvvigionamento richiede, per il medico e il veterinario, la registrazione in entrata ed uscita su registro non di modello ministeriale, né vidimato.
Art. 42. Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi.
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500. 3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi. 4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale.
Art. 43. Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari comma 6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta é conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si é approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non é di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo delle entrate, per lo stesso periodo del registro.