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30 novembre 2007
Richiesta

Sono interessata all'acquisto di un immobile da adibire ad uso abitativo, nella medesima zona periferica nella quale svolgo l'attività.
Nella stessa zona ho regolarmente acquistato, in regime di comunione legale, due appartamenti unificati: prima casa per il figlio che ne ha la nuda proprietà, usufruttuari i genitori. Inoltre posseggo due appartamentini nel centro urbano dello stesso Comune, entrambi dati in affitto. Adesso, presumendo di poter acquistare come prima casa il nuovo appartamento al quale sono interessata, chiedo se l'agevolazione dell'Iva al 4% è nel caso fruibile o è impedita a norma di legge.

Consulenza

Riassumo le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni sull'acquisto di abitazioni:
Nel caso di acquisto della "prima casa" è prevista una serie di agevolazioni :
- l'imposta di registro, o in alternativa l'Iva, si paga con aliquota ridotta;
- le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Lo sconto fiscale vale anche per l'acquisto di pertinenze, sia pure effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
- C/2, cantina o soffitta;
- C/6, box o posto auto;
- C/7,tettoia.
I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:
- non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969;
- deve essere ubicata nel Comune dove l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto ( il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001), oppure nel Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività;
- se l'acquirente si è trasferito all'estero per lavoro, l' immobile deve essere situato nel Comune ove ha sede o esercita l'attività l'azienda da cui dipende;
- l'immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l'acquirente è cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'Aire);
- per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant'è che può essere acquistata con le agevolazioni "prima casa" anche un'abitazione affittata o da affittare dopo l'acquisto (circolari n. 19/E del 1° marzo 2001 e n 1/E del 2 marzo 1994).
L'acquirente, o gli acquirenti, devono dichiarare nell'atto di compravendita:
- di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
- di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non risieda.
Dall'esame comparato di dette norme appare evidente che la gentile dottoressa non possa beneficiare di alcun beneficio per l'acquisto di ulteriore abitazione.

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