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01 marzo 2007
Richiesta

Il nostro Comune ha richiesto l'istituzione di una nuova farmacia (art. 104) in una frazione del capoluogo che conta circa 1500 abitanti e che dista dalla farmacia più vicina circa 2000 metri. Nella richiesta il nostro Comune ha dichiarato con un documento protocollato che la distanza è di 3000 metri. Ora il Comune ci ha proposto questo accordo: il Comune prelaziona la farmacia di nuova istituzione e la dà in gestione ad una società creata ex-novo, formata dal Comune stesso e dalle altre due farmacie presenti sul territorio.
Noi vorremmo sapere se una operazione siffatta è regolare o se è passibile di ricorso.

Consulenza

La proposta del Comune è certamente illegittima.
Infatti la scelta del socio privato deve avvenire da parte del Comune con una procedura "ad evidenza pubblica", vale a dire, sostanzialmente, attraverso una gara che consenta al Comune una valutazione comparativa tra più concorrenti e tra più offerte.
A questo proposito giurisprudenza e dottrina sono concordi, con la conseguenza che se il Comune operasse diversamente la procedura sarebbe passibile di annullamento.

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