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ACCORDI IN SEDE DI COMPRAVENDITA
Accordi in sede di compravendita Nella compravendita di una farmacia, le attrezzature obbligatorie (mobile laboratorio, frigorifero, ecc.) sono comprese nell’avviamento? Nell’inventario è consentito all’acquirente fare opera di scarto anche di farmaci scadenti nel 2014?
La compravendita di una farmacia è un contratto a prestazioni corrispettive. L’articolo 1325 del codice civile stabilisce quali sono gli elementi essenziali del contratto, nel rispetto dei quali il contenuto, purchè lecito, dell’accordo rientra nella disponibilità dei contraenti. Pertanto, in una compravendita di una farmacia ci si può accordare abbastanza liberamente. Normalmente, la cessione di una farmacia comprende il trasferimento dell’avviamento e del diritto di esercizio, le attrezzature e le merci. Ciascuno di questi elementi ha una sua autonomia valutativa e negoziale; per cui far rientrare o meno nella compravendita uno di questi elementi e a quale valore, lo stabiliscono il venditore e l’acquirente di comune accordo definendolo in maniera esplicita nel contratto. Evidentemente, ciò che non viene menzionato, non viene ceduto, ed è necessario lasciare il minor spazio possibile all’interpretazione che può essere foriera di controversie. Prescindendo dall’interesse specifico delle parti del contratto (acquirente e venditore), per quanto riguarda i criteri per la selezione e la valutazione dei prodotti destinati alla vendita presenti in magazzino, gli stessi dovranno essere espressi chiaramente nel contratto e rappresenteranno i principi ai quali ci si dovrà ispirare nella predisposizione dell’inventario.
Studio Brunello