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07 marzo 2012
Richiesta

Se un titolare di farmacia rurale volesse partecipare ad un concorso per sede farmaceutica e lo vin- cesse potrebbe prima del concorso costituire una società con la figlia farmacista alla quale darebbe la direzione in modo da non perdere la farmacia rurale?

Consulenza

Alla luce del testo dell'art. 11 del D.L. n. 1/2012 approvato dalla X commissione del Senato ed ora al voto in aula per poi proseguire l'iter alla Camera (il testo però dovrebbe essere non più modificabile), non risulta chiaro se la partecipazione al concorso straordinario sia con- dizionata o meno alla condizione di non avere ceduto la farmacia da meno di dieci anni. Il trasferimento della farmacia, gestita come ditta individuale, ad una società è infatti  considerata cessione a tutti gli effetti. Il testo ora proposto, nell'elencare i soggetti ammessi al con- corso, prevede solo i seguenti:

a) I farmacisti non titolari

b) I titolari di farmacia rurale sussidiata c) I titolari di farmacia soprannumeraria d) I titolari di "parafarmacie"

Mentre sono esclusi i soci di società (come lo diverrebbe lei con la cessione alla società) a meno che non si tratti di farmacia rurale sus- sidiata o soprannumeraria. Il comma 4 dell'art. 11 del nuovo testo prevede che si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni vi- genti sui concorsi e, pertanto, l'avere ceduto la sua farmacia (ancor- ché ad una società) da meno di dieci anni, la escluderebbe dalla partecipazione.

Prof. Maurizio Cini

AFK
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