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Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 e non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati dichiarati illegittimi gli artt. 4-bis e 4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 poi convertito nella legge 21 febbraio 2006, n. 49 che avevano riformulato gli articoli 13 e 14 del DPR 309/90. Le motivazioni della sentenza prendono origine da una dichiarazione di non manifesta infondatezza da parte della Corte di Cassazione su istanza di un condannato che, dall'abrogazione delle norme, potrebbe usufruire di una riduzione della pena. Le motivazioni giuridiche, accolte dalla Consulta, si basano però su di un vizio costituzionale della legge 49/2006 che aveva riunito nello stesso testo un provvedimento sulle Olimpiadi invernali di Torino con una sostanziale modifica della normativa sanzionatoria in materia di stupefacenti per uso non terapeutico.

Con tale provvedimento, definito anche "legge Fini-Giovanardi", si era uniformato il regime sanzionatorio delle cosiddette "doghe pesanti" e delle "droghe leggere". Di conseguenza le sei tabelle precedenti venivano riunite in una unica tabella per quanto riguardava la rilevanza penale della produzione, detenzione, spaccio ecc. di dette sostanze (tabella I). La tabella II, divisa nelle cinque sezioni, veniva poi destinata alle sole sostanze e preparazioni per le quali è autorizzato l'uso terapeutico.

Ora, la sentenza riporta tutto al 29 dicembre 2005, ma, nel frattempo sono intervenuti altri provvedimenti riguardanti la materia, come l'art. 10 della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Cure palliative e terapia del dolore) che hanno ulteriormente modificato la disciplina agendo sulle tabelle vigenti.

Dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, che potrebbe avvenire anche domani 5 marzo, la disciplina degli stupefacenti sarà totalmente inapplicabile per quanto riguarda la classificazione delle sostanze e delle preparazioni.

Fofi e Federfarma hanno già provveduto a denunciare la grave situazione al Ministero della salute annunciando (Federfarma) che le farmacie continueranno, per il momento, ad applicare le norme finora vigenti. Certamente però, sostenere tale tesi dopo la pubblicazione della sentenza, presenterebbe profili di grave illegittimità.

E'da suggerire, ed auspicare, quindi un ritardo nella pubblicazione al fine di permettere un intervento legislativo d'urgenza, mediante decreto legge, che potrebbe, nel rispetto della sentenza, introdurre in luogo della tabella I, due tabelle, ovvero suddividere la tabella I in due sezioni nelle quali collocare, le "droghe pesanti" e quelle "leggere" e raccordando le due tabelle o sezioni alle norme penali di cui all'art. 73 del Testo Unico. Così operando potrebbe poi essere confermata l'attuale stesura della tabella II.

AFK
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