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Sulla G.U. n. 65 del 19 marzo 2010 è pubblicata la legge 15 marzo 2010, n. 38 dal titolo "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" che entrerà in vigore il 3 aprile 2010. La nuova legge disciplina tutti i percorsi terapeutici, nell'ambito del SSN, nei quali potranno essere inseriti i malati affetti da patologie a forte componente dolorosa. L'art. 10, infatti, introduce numerose modifiche alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al D.P.R. 309/90. Si riportano di seguito quelle principali e di interesse diretto del farmacista e del medico.

1. Viene previsto l'inserimento nella sez. D della II tabella di sostanze di cui all'allegato III-bis a condizione che siano in forma farmaceutica non parenterale;

2- La distruzione di tutte le sostanze stupefacenti potrà essere effettuata, oltre che tramite la Asl, anche avvalendosi di aziende autorizzate allo smaltimento dei rifiuti sanitari, inviando copia del verbale all'Asl.

3. L'acquisto dei medicinali delle sez. D ed E della tabella II potrà essere effettuato direttamente anche presso il produttore senza bisogno di compilare il bollettario buoni-acquisto.

4. I medicinali dell'allegato III-bis, appartenenti alla sez. A della tabella II, potranno essere prescritti anche sul ricettario del SSN in luogo di quello a ricalco. In caso di prescrizione non a carico del SSN o veterinaria, rimane l'obbligo del ricettario a ricalco.

5. Il farmacista potrà spedire le ricette che, per il numero delle dosi contenute nelle confezioni in commercio, superino i trenta giorni di terapia.

6. Il farmacista, su richiesta del paziente, potrà consegnare un quantitativo del medicinale, appartenente a tutte le sezioni, inferiore a quello prescritto dandone comunicazione al medico. Potrà anche consegnare i medicinali prescritti in maniera frazionata ma entro il termine di validità della ricetta (30 giorni) ed indicando sulla ricetta le quantità volta per volta consegnate.

7. Il registro di entrata e uscita potrà essere conservato per solo due anni dalla data dell'ultima registrazione.

8. I termini di registrazione delle ricette (scarico dal registro per dispensazione) vengono ampliati a 48 ore. Resta invariato l'obbligo di registrazione contestuale degli altri movimenti.

9. Il registro di entrata e uscita potrà essere costituito da un numero di pagine diverso da 200 in relazione all'entità dei movimenti.

10. Sono depenalizzate le irregolarità più lievi nella tenuta del registro di entrata e uscita (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1500 euro).

Contestualmente all'entrata in vigore della legge, il Ministero della salute ha predisposto un decreto (vedi sotto) che dà attuazione alla previsione di legge disponendo il trasferimento, dalla sez. A alla sez. D della tabella II, di preparazioni a base di sostanze dell'allegato III-bis, escluse quelle per via parenterale.

Secondo il testo del decreto, non tutte le preparazioni non iniettabili a base di sostanze dell'allegato III-bis vengono inserite nella sez. D e pertanto le preparazioni orali a base di buprenorfina e a base di metadone continueranno ad essere disciplinate secondo le norme relative alla sez. A.

Le sostanze "transitate" dalla sez. A alla sez. D (a seguito dell'ordinanza ministeriale 16 giugno 2009 ed ora anche in base al D.M. 3 aprile 2010, ', ', ', '), se prescritte su ricetta "bianca" dovranno essere dispensate con i seguenti adempimenti, alcuni dei quali però sono in attesa di conferma da parte del Ministero della salute interpellato in proposito:

  • annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente;
  • conservazione della ricetta per due anni dalla spedizione;
  • trasmissione entro la fine di ogni mese all'Ordine provinciale dei dati relativi alla qualità ed alla quantità dei medicinali spediti con ricetta "bianca" nel mese precedente.

Il decreto del 31 marzo 2010 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2010 e contiene le disposizioni alle quali il farmacista si deve attenere quando spedisce ricette, cosiddette "bianche", prescriventi i medicinali già disciplinati dalle ordinanze ministeriali in data: 16.06.2009, 02.07.2009 e 08.10.2009.

In detto decreto, oltre alle modalità di spedizione delle ricette, è riportato il testo della nuova sez. D della tabella II stupefacenti.

Scarica il testo del Decreto - pg. 1

Scarica il testo del Decreto - pg. 2

U.T.I.Far segue giornalmente l'evoluzione delle norme in questa materia e le interpretazioni ufficiali che vengono fornite. Con comunicati successivi verranno diffusi i chiarimenti disponibili mentre è in fase di approntamento un opuscolo informativo sull'intera disciplina aggiornata in materia di stupefacenti che sarà distribuito ai soci.

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