Nella G.U. n. del 3 maggio 2010 è pubblicato l'avviso di rettifica al D.M. 31 marzo 2010. Il decreto aveva apportato modifiche alle tabelle stupefacenti e previsto l'obbligo per il farmacista di trasmettere mensilmente all'Ordine le quantità dei medicinali transitati dalla sez. A alla sez. D della tabella II stupefacenti, limitatamente alle ricette "bianche". Il testo del decreto è scaricabile dal precedente comunicato dal titolo "STUPEFACENTI - entrano in vigore le nuove norme".
In particolare, nell'art. 2, comma 2, del decreto la frase "...delle comunicazioni di cui al comma 2," è sostituita con "delle comunicazioni di cui al comma 1," mentre nel testo della sez. D della tabella II, nel terzo riquadro, la scritta "codeina** e diidrocodeina**" è sostituita con "codeina** o diidrocodeina**".