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Sembra opportuno segnalare che il termine entro il quale i comuni dovevano trasmettere alle regioni le delibere relative alle zone in cui collocare le nuove sedi farmaceutiche in base al "quorum" di 3300 abitanti, è scaduto il 24 aprile scorso. Alla data della presente comunicazione in alcune regioni vi sono però comuni che non hanno ancora deliberato.

Ogni comune ha seguito criteri diversi per la delimitazione delle nuove sedi: alcuni hanno proceduto con una vera e propria perimetrazione delle nuove sedi inserendole nella pianta organica vigente, altri hanno scelto di individuare le sedi mediante generici riferimenti a luoghi, località, strade e vie adiacenti. Tale secondo metodo, per quanto non condivisibile, può certamente generare situazioni ambigue ma, comunque, rientra nell'ambito delle interpretazioni fornite dal Ministero della salute.

Le delibere sono pubblicate obbligatoriamente negli albi pretori dei comuni e consultabili e scaricabili anche via web dal sito istituzionale del comune. Nella home page dei siti internet dei comuni le delibere sono generalmente rintracciabili nell'albo pretorio on-line o, se già conclusa la pubblicazione, mediante consultazione degli atti amministrativi emanati sotto la voce "delibere di giunta".

E' importante fare presente che l'individuazione delle zone è lasciata dalla legge unicamente al comune, sentiti i pareri di ASL e Ordine. A tale proposito i termini per proporre eventuale ricorso al TAR sono di 60 giorni, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera all'albo pretorio del comune. Di conseguenza, in assenza di impugnazione delle delibere comunali, le zone in cui sorgeranno le nuove farmacie sono quelle individuate in questa fase e non saranno più contestabili. Si fa presente che le regioni, in base al dettato della legge, debbono solo prendere atto delle scelte dei comuni inserendo le sedi nel bando del concorso straordinario. I comuni possono inoltre proporre l'istituzione di sedi in deroga al criterio della popolazione, nelle stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti ed aree di servizio autostradali, ed anche nei centri commerciali, con i limiti previsti. In questo caso è la regione che istituisce le sedi nella misura massima del 5% delle sedi totali della regione, comprese quelle di nuova istituzione.

Si segnala comunque che i criteri previsti dall'art. 11 del D.L. n. 1/12, convertito con modificazioni nella legge n. 27/12, impongono ai comuni di tenere conto di una "equa distribuzione sul territorio" come pure della "esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".

L'eventuale ricorso al Giudice amministrativo deve però essere fondato su concrete illogicità della delibera e sulla dimostrazione che dalle illogiche collocazioni delle nuove sedi ne deriva un danno economico. Anche l'impugnabilità delle delibere è condizionata alla loro natura di atto definitivo e non di mera proposta alla regione come, erroneamente, alcuni comuni risulta che abbiano fatto.

La legge ha infatti introdotto, con il trasferimento ai comuni del potere di individuare le zone in cui collocare le sedi istituende, un vero e proprio conflitto di interesse, soprattutto laddove i comuni sono titolari di farmacie, capace di determinare profili di potenziale illegittimità costituzionale della legge stessa.

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