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PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO LEGGE N. 1/2012 CON L 'ART. 11 RIGUARDANTE LE FARMACIE

24 gennaio 2012

La Gazzetta Ufficiale n. 19 di oggi 24 gennaio 2012 pubblica nel Supplemento ordinario n. 18 il testo del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. L'art. 11 riguarda le farmacie.

Ora il decreto legge passa al Parlamento per la conversione in legge che deve avvenire entro 60 giorni.

Scarica il testo dell'art. 11

Breve commento:

Comma 1 - Viene ridotto il "quorum" per tutti i comuni a 3000 abitanti mentre nei comuni fino a 9000 abitanti scatta una ulteriore farmacia quando sono superati i 1500 abitanti, negli altri comuni al superamento dei 500 abitanti.

Comma 2 - Le regioni e le province autonome debbono revisionare entro 120 giorni le piante organiche sulla base dei nuovi criteri e bandire un concorso straordinario per titoli ed esami nei successivi 30 giorni. Le sedi farmaceutiche che si renderanno disponibili non saranno offerte in prelazione ai comuni. I termini temporali decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Al concorso possono partecipare solo i farmacisti non titolari e i titolari di farmacie rurali sussidiate con le stesse modalità ora vigenti. Le regioni che non rispetteranno questi termini saranno soggette a verifica annuale al fine dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN.

Comma 3 - Possono essere istituite, extra pianta organica, ulteriori farmacie nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico dotate di servizi di ristorazione o alberghieri, a condizione che non sia aperta una farmacia a meno di 200 metri. Potranno inoltre essere istituite farmacie nei centri commerciali di superficie superiore a 10000 metri quadrati a condizione che non vi sia una farmacia a meno di 1500 metri.

Comma 4 - Fino al 2022 le farmacie di cui al comma 3 saranno offerte in prelazione ai comuni.

Comma 5 - Ai concorsi di cui al comma 2 si potrà partecipare in forma associata sommando i titoli posseduti. La farmacia assegnata sarà condizionata nel tempo alla gestione associata salvo la premorienza e l'intervenuta incapacità. Saranno valutati i titoli professionali conseguiti esercitando nelle "parafarmacie" attribuendo 0,35 punti per anno per i primi dieci anni e punti 0,10 per anno per i secondi dieci.

Comma 6 - Le farmacie possono svolgere tutte le proprie attività anche oltre gli orari stabiliti a livello locale e praticare sconti su tutti i farmaci a carico del cittadino (classe A e C) dandone informazione alla clientela.

Comma 7 - Il Governo eserciterà il potere sostitutivo con la nomina di un commissario in quelle regioni che non rispetteranno i termini di cui al comma 2 (revisione piante organiche ed espletamento concorsi).

Comma 8 - Gli eredi del titolare o del socio deceduto dovranno cedere o intestarsi la farmacia o le quote entro sei mesi dalla morte.

Comma 9 - Il medico dovrà sempre indicare nelle ricette, qualora prescriva un medicinale di marca, anche la scritta "sostituibile con equivalente generico" oppure "non sostituibile", qualora sussistano motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista in assenza dell'indicazione di non sostituibilità consegna il farmaco generico di minor costo, salvo diversa richiesta del cliente.

Comma 10 - Le disposizioni che il Ministero della salute deve emanare per disciplinare le modalità strutturali al fine di impedire l'inaccessibilità al pubblico ed ai non addetti, di cui all'art. 32 del decreto "Salva Italia", riguarda solo i medicinali che, al termine della procedura di revisione dell'obbligo di ricetta, saranno individuati come "SOP".

Comma 11 - Presso l'ENPAF verrà istituito un fondo di solidarietà nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di 1000 abitanti. Il fondo servirà a garantire al titolare delle farmacie di questi comuni un reddito netto non inferiore al 150% di quello percepito da un collaboratore di primo livello con due anni di servizio. Il fondo sarà costituito mediante il versamento di una quota del proprio fatturato da parte delle farmacie urbane. Un decreto dei ministeri del lavoro e delle politiche sociali e delle finanze disciplinerà le modalità di attuazione.

Comma 12 - Con decreto del Ministero della salute verranno fissati i livelli di fatturato delle farmacie il cui superamento comporta l'obbligo di avvalersi di uno o più farmacisti collaboratori, ai fini del mantenimento della convenzione con il SSN. Il decreto è condizionato all'intesa con la "conferenza stato/regioni", sentita la F.O.F.I.

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