In merito alle notizie diffusesi nei giorni scorsi circa una interpretazione ministeriale che sosteneva l'obbligo di identificazione dell'acquirente per tutti i medicinali di tab. II sez. D ed alla quale Utifar non ha mai dato credito, si precisa, anche in seguito al comunicato stampa del Ministero dell'8 ottobre, che i soli medicinali di sez. D per i quali, in caso di acquisto con ricetta "bianca", il farmacista ha l'obbligo di riportare sulla stessa i dati dell'acquirente, ricavati dal documento di identità, e poi trasmettere, entro il mese successivo alla spedizione, all'ASL e all'Ordine i quantitativi di questi medicinali, sono solamente quelli chiaramente indicati nelle ordinanze ministeriali del 16.06.2009 e del 02.07.2009 e precisamente quelli che sono "transitati" dalla sez. A alla sez. D. L'obbligo pertanto non è esteso ai medicinali che erano già presenti nella sez. D della tab. II del D.P.R. 309/90.