L'Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.F.A., ', ', ', '), con comunicato in data 15 luglio 2009, ha precisato che le confezioni dei medicinali interessati dall'Ordinanza debbono riportare la dizione di appartenenza alla sezione D della tabella II. Tuttavia le confezioni, riportanti ancora la dizione di appartenenza alla sezione A, possono essere mantenute in commercio. Si riporta la parte del comunicato che più interessa l'attività nelle farmacie aperte al pubblico ed ospedaliere.
""La modifica delle etichette dei medicinali è effettuata dalle aziende interessate senza autorizzazione specifica dell'AIFA e ha validità per la durata temporale dell'ordinanza in oggetto.
I medicinali già autorizzati con le etichette valide antecedentemente all'entrata in vigore dell'ordinanza, presenti nel canale distributivo, possono essere dispensati dai farmacisti secondo le previsioni dell'ordinanza stessa, senza necessità di aggiornare le etichette. Analogo comportamento devono avere i farmacisti ospedalieri, per quanto riguarda la distribuzione di tali medicinali alle singole unità operative.""
La Federazione degli Ordini dei Farmacisti (F.O.F.I.) ha predisposto il modello (vedi allegato) con cui le farmacie debbono trasmettere, entro la fine di ogni mese, all'Ordine di appartenenza ed alla A.S.L., i dati relativi alle ricette spedite in regime privato nel mese precedente e prescriventi i medicinali transitati dalla sez. A alla sez. D della tabella II.