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Facendo seguito al precedente comunicato relativo all'emanazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in relazione alle norme di cui all'art. 11, si comunica quanto segue:

  • Ieri, 15 luglio, il Senato ha approvato il testo del decreto legge 78/2010 con le modifiche apportate in commissione al Senato. Sono confermate le percentuali riconosciute alla distribuzione intermedia (3%) ed alla farmacia (30,35%) ma viene ridotto dal 3,65% all'1,82% lo sconto al SSN a carico delle farmacie per i medicinali di fascia A.
  • Nel nuovo testo sono esentate dallo sconto le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN, al netto dell'Iva, fino a € 387.324,67 e tutte le altre farmacie (rurali non sussidiate e urbane) con fatturato annuo SSN, al netto dell'Iva, fino a € 258.228,45.
  • E' previsto l'avvio di un confronto tecnico tra Ministero della salute, Ministero dell'economia, AIFA e Associazioni di categoria, per la revisione dei criteri di remunerazione all'interno della filiera del farmaco, secondo criteri che prevedano una quota fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco in modo tale che, comunque, sia garantita una diminuzione della spesa per il SSN.
  • A decorrere dal 1° gennaio 2011 è prevista, per i medicinali di fascia A, la fissazione di un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione di un medicinale, avente le medesime caratteristiche, ma con prezzo più alto di quello di rimborso, sarà possibile con la corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo al pubblico e quello di rimborso.

E' stato modificato anche l'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010. Rimane il divieto per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti di costituire società mentre quelle già costituite debbono venire poste in liquidazione o le quote cedute entro il 31.12.2011 (prima entro il 31.12.2010). I comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società. Quelle eccedenti debbono venire liquidate o le quote cedute entro il 31.12.2011. E' stata anche disposta l'emanazione di un decreto per disciplinare le procedure di dismissione che potrà anche prevedere ulteriori ipotesi di esclusione.

Tale norma interessa tutti i farmacisti che sono soci di società, che gestiscono farmacie comunali, partecipate dai comuni. La materia appare quindi suscettibile di evoluzione in sede di emanazione del decreto.

Ora il testo della manovra passa alla Camera per la definitiva conversione in legge entro la fine del mese di luglio 2010.

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