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"Le nuove norme per la terapia del dolore" a cura di Maurizio Cini

13 luglio 2009

Con Ordinanza 16 giugno 2009 (entrata in vigore il 20 giugno 2009) il viceministro della Salute Ferruccio Fazio ha disposto, in attesa di una nuova disciplina legislativa per la prescrizione dei medicinali oppiacei da utilizzare nella terapia del dolore, la temporanea inclusione nella tabella II - sez D degli stupefacenti (vedi tabella 5 F.U. XII edizione, ', ', ', '), delle seguenti composizioni medicinali:

a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantita', espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;

b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unita' di somministrazione;

c) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone;

d) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina.

Sono escluse espressamente le preparazioni per uso orale a base di metadone e di buprenorfina.

Gli effetti pratici per la farmacia sono riassumibili nei seguenti:

1. Non più ricetta a ricalco ma solo ricetta SSN o "bianca".

2. Nella ricetta SSN i formalismi sono quelli della ricetta non ripetibile e la quantità prescrivibile è fino a trenta giorni di terapia. A tale proposito il medico deve evidenziare, nella casella dell'esenzione, la sigla "TDL". In alcune regioni vengono accettati anche i codici relativi ad alcune patologie che comportano il controllo del dolore.

3. Nella ricetta "bianca" il medico deve riportare il nome del paziente od il suo codice fiscale. Gli altri formalismi sono gli stessi di tutte le ricette non ripetibili ma, in seguito all'emanazione di una seconda ordinanza integrativa, in data 2 luglio 2009 (entrata in vigore l'8 luglio 2009, ', ', ', '), nel solo caso di ricetta non in regime di SSN, il farmacista deve identificare l'acquirente riportando sulla ricetta gli estremi di un documento di riconoscimento. La ricetta sarà conservata per sei mesi e poi distrutta. Non vi sono limiti alla quantità prescritta e la posologia non è richiesta. Mensilmente il farmacista deve trasmettere all'Ordine ed alla ASL le quantità cedute nel mese precedente, divise per preparazione, forma farmaceutica e dosaggio.

4. Alla data del 20 giugno 2009 le preparazioni in carico nel registro di entrata e uscita vanno scaricate, con la causale "Ordinanza Min. San. 16.06.2009".

5. Le preparazioni interessate non vanno più conservate in armadio chiuso a chiave.

6. L'acquisto, tramite distributore intermedio, può essere fatto senza uso del bollettario buoni-acquisto.

7. L'elenco dei medicinali industriali ("specialità" e generici) interessati dal provvedimento è scaricabile dal sito di "Federfarma".

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