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Un altro tassello nell'erogazione dei servizi da parte delle farmacie territoriali è costituito dal D.M. 18 marzo 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno scorso.

Il decreto dal titolo "DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 46, DELLA LEGGE N. 191/2009" cita le farmacie tra i luoghi e strutture nelle quali sarà possibile collocare i defibrillatori semiautomatici esterni.

Tutta la materia è però demandata alle regioni, sia per quanto attiene al rilascio delle relative autorizzazioni che ai corsi di addestramento all'uso. La rete delle farmacie sarà inoltre utilizzata per la sensibilizzazione della popolazione circa la potenzialità di una rete territoriale con l'individuazione di punti nei quali reperire le apparecchiature di emergenza e il personale abilitato all'uso.

La disponibilità dei defibrillatori nelle farmacie è infatti un principio sempre richiamato nelle norme di attuazione delle legge 69/09 sui servizi, fino al secondo decreto attuativo sulla presenza degli infermieri e dei fisioterapisti nelle farmacie. In tale decreto (vedi precedente comunicato Utifar) gli infermieri sono infatti indicati come potenzialmente destinati anche al supporto nell'uso dei defibrillatori.

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