Con decreto del Ministero della salute 3 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2011 è stata disposta, per l'anno 2009, una riduzione dello sconto che le farmacie con fatturato ridotto debbono applicare alle ASL in sede di liquidazione mensile. Il testo del dispositivo è il seguente:
""a) le farmacie che nel 2008 hanno registrato un fatturato in
regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al
netto dell'IVA, inferiore a € 150.000,00 sono esentate dal praticare
lo sconto previsto dalla normativa vigente, con una relativa spesa
valutata in € 1.264.801,60;
b) per le farmacie che nel 2008 hanno registrato un fatturato in
regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al
netto dell'IVA, compreso tra € 150.000,00 e € 258.228,45, lo sconto
previsto dalle norme vigenti e' ridotto del 20,51%, con una relativa
spesa valutata in € 1.235.198,40.""
Con decreto del Ministero della salute della stessa data, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2011 il medesimo provvedimento è stato esteso anche all'anno 2008 sulla base dei dati relativi al fatturato del 2007.
""a) le farmacie che nel 2007 hanno registrato un fatturato in
regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al
netto dell'IVA, inferiore a € 150.000,00 sono esentate dal praticare
lo sconto previsto dalla normativa vigente, con una relativa spesa
valutata in € 1.140.785,80;
b) per le farmacie che nel 2007 hanno registrato un fatturato in
regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al
netto dell'IVA, compreso tra € 150.000,00 e € 258.228,45, lo sconto
previsto dalle norme vigenti e' ridotto del 23,69%, con una relativa
spesa valutata in € 1.359.214,20.""
Le regioni e le province autonome impartiranno alle ASL istruzioni per effettuare i conguagli a favore delle farmacie rientranti nelle previsioni dei decreti.