Con circolare in data 24 maggio 2011 del Ministero della salute sono stati forniti chiarimenti circa la procedura da seguire per la distruzione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata e uscita, anche in base all'art. 25-bis del D.P.R. 309/90 introdotto con la legge 15.3.2010, n. 38 in materia di cure palliative e terapia del dolore.
La circolare precisa che:
1) I medicinali stupefacenti la cui distruzione è soggetta a procedura speciale sono solo quelli di cui alle sezioni A, B e C, soggetti cioè a carico e scarico.
2) La distruzione effettiva può avvenire anche tramite azienda privata autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari.
3) La constatazione degli stupefacenti da avviare alla distruzione deve essere effettuata unicamente dalla ASL che provvede a sigillarli in un contenitore che viene affidato al farmacista.
4) Al momento della presa in carico, la ASL concorda con il farmacista la modalità di distruzione: a) tramite la ASL, ovvero b) tramite azienda autorizzata allo smaltimento.
5) Se si segue la procedura tramite la ASL questa, quando prenderà materialmente in carico le sostanze da avviare alla distruzione, rilascerà apposito documento sulla base del quale si potrà procedere allo scarico dal registro.
6) Se si segue la procedura tramite azienda autorizzata allo smaltimento, questa prenderà in carico gli stupefacenti rilasciando documento utile allo scarico i cui dati dovranno essere integrati poi con gli estremi del verbale di distruzione, redatto dalle forze di polizia e che il farmacista dovrà conservare, inviandone copia alla ASL.