E' di imminente discussione al Consiglio dei Ministri il testo di un decreto legge in materia sanitaria già sottoposto alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni lo scorso 24 agosto.
Di particolare interesse per la farmacia, tenuto conto che le precedenti norme di liberalizzazione avevano lasciato in sospeso il problema del trasferimento delle farmacie nell'ambito della propria sede, è l'art. 22 con il quale ora viene data l'ultima mazzata al principio della pianta organica. Si aboliscono i principali riferimenti a tale istituto, si elimina la distanza minima di 200 metri tra le farmacie e, infine, viene previsto che le domande di trasferimento delle farmacie debbono essere autorizzate dal sindaco che deve valutare la rispondenza ai requisiti di "equa distribuzione" e di "servizio alla popolazione residente in aree scarsamente abitate". Con un'altra norma estremamente discrezionale viene stabilito che nei trasferimenti debbono essere evitate "situazioni di prossimità" tra le farmacie quando non siano giustificate dal pubblico interesse.
Viene così aumentato il potere dei sindaci ed anche la discrezionalità delle decisione per singolo caso.
Il decreto abroga poi la norma con la quale era possibile disporre i decentramenti delle farmacie e quella relativa alla misurazione della distanza tra le farmacie.
Sempre nello stesso articolo viene prevista una norma in base alla quale, se il titolare di farmacia od i suoi collaboratori sono sottoposti a procedimento penale per truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici, la facoltà di trasferimento della farmacia è sospesa sino a sentenza definitiva. La stessa facoltà è sospesa durante il periodo di chiusura della farmacia per violazione di norme di rilevanza sanitaria.